Alloggiati Web: la comunicazione degli ospiti alla Questura

In Italia ogni gestore, compreso chi affitta un appartamento per meno di 30 giorni, deve comunicare alla Questura le generalità di ogni ospite tramite il portale Alloggiati Web entro 24 ore dall'arrivo, o entro 6 ore per soggiorni fino a 24 ore. Gli ospiti vanno identificati de visu. L'omessa comunicazione è un reato.

Ultima verifica: 16 settembre 2026

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Dati principali

DatoValore
Chi deve comunicare gli ospitiAlberghi e altre strutture ricettive, case e appartamenti per vacanze, affittacamere e chiunque dia in locazione un immobile o parte di esso per meno di trenta giorniFonteUltima verifica: 16 settembre 2026TULPS, art. 109, comma 1; DL 113/2018, art. 19-bis
Termine per comunicare i dati dell'ospite su Alloggiati Web, dall'arrivo24 oreFonteUltima verifica: 16 settembre 2026TULPS, art. 109, comma 3
Termine per un soggiorno fino a 24 ore, dall'arrivo6 oreIn vigore dal 12 gennaio 2022, novanta giorni dopo la pubblicazione del decreto attuativo del 16 settembre 2021.FonteUltima verifica: 16 settembre 2026TULPS, art. 109, comma 3; DL 53/2019, art. 5; DM Interno 16 settembre 2021
Come vanno identificati gli ospitiDe visu, verificando che ogni ospite corrisponda al documento d'identità, di persona o eventualmente con un collegamento video all'ingresso. Ricevere le copie dei documenti online e consegnare poi l'accesso con keybox o codice non bastaFonteUltima verifica: 16 settembre 2026TULPS, art. 109; Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 9101/2025 del 21 novembre 2025
Pena per la mancata comunicazione dell'ospiteArresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euroÈ un reato, non una sanzione amministrativa. La legge indica l'ammenda in lire; 206 euro è la conversione.FonteUltima verifica: 16 settembre 2026TULPS, art. 17, comma 1

Chi deve comunicare gli ospiti

Secondo l'art. 109 del TULPS l'obbligo riguarda alberghi e altre strutture ricettive, case e appartamenti per vacanze, affittacamere e chiunque dia in locazione un immobile o parte di esso per meno di trenta giorni. Si può dare alloggio solo a chi ha la carta d'identità o un altro documento idoneo; per gli stranieri extracomunitari basta il passaporto o un documento equivalente con fotografia.

Termini e modalità

Le generalità di ogni ospite vanno comunicate alla Questura competente entro 24 ore dall'arrivo, ed entro 6 ore se il soggiorno non supera le 24 ore.

La comunicazione si fa con Alloggiati Web, il portale della Polizia di Stato, con le credenziali rilasciate dalla Questura: una schedina alla volta, con l'invio di un file o tramite web service. Conserva la ricevuta rilasciata dal portale.

L'identificazione de visu

Gli ospiti vanno identificati de visu, verificando che ogni ospite corrisponda al documento d'identità, di persona o eventualmente con un collegamento video all'ingresso. Ricevere le copie dei documenti online e consegnare poi l'accesso con keybox o codice non basta.

Lo aveva chiarito la circolare del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2024. Il TAR Lazio l'ha annullata a maggio 2025, ma il 21 novembre 2025 il Consiglio di Stato ha riformato quella sentenza, affermando che è lo stesso art. 109 a richiedere l'identificazione de visu: la circolare resta quindi valida. La sentenza aggiunge che la verifica non deve essere per forza fisica: potrebbe avvenire con dispositivi video all'ingresso, purché accertino hic et nunc la corrispondenza tra ospite e documento. Non fissa altri requisiti per questi dispositivi.

Le guide scritte tra maggio e novembre 2025 possono ancora sostenere che il self check-in da remoto sia consentito: non è più così.

Sanzione

L'omessa comunicazione è punita con arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro, ai sensi dell'art. 17 del TULPS. È un reato di competenza del giudice penale, non una sanzione amministrativa.

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